Statuto
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Art. 1 Denominazione
Sotto la denominazione di Fondazione Sirio viene costituita una fondazione senza fini di lucro ai sensi degli artt. 80 e seguenti del CCS, con sede in Mendrisio.
Art. 2 Scopo
Scopi della Fondazione sono:
- Promuovere ed attuare ogni iniziativa atta ad aiutare e a reintegrare nella società gli utenti dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (in seguito OSC) e promuovere iniziative e servizi atti a favorire l’autonomia e la qualità di vita di persone con handicap psichico e difficoltà relazionali;
- Gestire il Bar Centro sociale e altri luoghi protetti come descritti dalle leggi federali e cantonali in materia di integrazione degli invalidi;
- Gestire il Centro Al Dragonato di Bellinzona e le sue iniziative, attraverso:
- Interventi riabilitativi, d’integrazione sociale e professionale;
- Interventi di sostegno, progettazione e consulenza individuale e familiare.
Art. 3 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione consiste in beni già del Comitato Pro Malati di Casvegno e da esso irrevocabilmente assegnati alla Fondazione, nonché da beni provenienti dalla Fondazione Dragonato e dalla interessenza nella Fondazione A. Camani, Losone.
Al patrimonio saranno inoltre devoluti i proventi del Bar del Centro sociale e di ogni altro laboratorio protetto o casa facente capo alla Fondazione e i redditi provenienti dalla Fondazione Camani.
Tale patrimonio potrà in ogni tempo essere incrementato con donazioni, legati, offerte, collette ed ogni altro possibile lascito e lecito introito, ivi compresi versamenti di enti pubblici e privati.
Art. 4 Organizzazione
- Organo della Fondazione è il Consiglio di Fondazione, composto da 7 membri, e cioè:
- Il Direttore pro tempore dell’OSC che funge da Presidente;
- Il rappresentante degli operatori sociali membro del Consiglio psicosociale cantonale eletto secondo l’art. 6 del Regolamento d’applicazione della LASP;
- Altri cinque membri.
- I membri del Consiglio di Fondazione sono designati per 4 anni e sono rieleggibili. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio avverranno con il sistema della cooptazione.
- La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica, riservata l’eventuale rifusione delle spese vive.
- Il Consiglio di Fondazione nomina nel suo seno un Vice presidente e un segretario.
- La Fondazione è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva del Presidente (o Vicepresidente) con un altro membro del Consiglio di Fondazione.
- Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta e delle deliberazioni sarà tenuto regolare verbale. In caso di parità di voti decide il Presidente.
- Il Consiglio di Fondazione si riunisce su convocazione del Presidente. La maggioranza dei membri può tuttavia chiedere la convocazione, che dovrà avvenire al più tardi entro 15 giorni.
Art. 5 Competenze del Consiglio di fondazione
Il Consiglio di Fondazione:
- Provvede al disbrigo di tutti gli affari della Fondazione;
- Dispone affinché la Fondazione consegua e attui nel migliore dei modi gli scopi per i quali è stata costituita;
- Amministra in modo oculato il patrimonio della Fondazione e decide sul modo e la misura della sua utilizzazione, nel quadro dello scopo di cui all’art. 2 dello statuto;
- Impegna la Fondazione verso i terzi;
- Emana regolamenti interni, quando si rivelasse opportuno, per un miglior funzionamento o disciplinamento di uno o più settori riguardanti la Fondazione;
- E’ autorizzato a proporre all’autorità competente eventuali modifiche del presente statuto;
- Presenta una relazione annuale all’autorità di vigilanza con i relativi conti consuntivi.
Art. 6 Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione è affidato ad una fiduciaria, persona giuridica o persona fisica, regolarmente inscritta all’albo dei fiduciari.
Art. 7 Controllo
La Fondazione è soggetta al controllo della Vigilanza sulle fondazioni e LPP.
Ogni modifica dello statuto è soggetta alla ratifica dell’autorità di vigilanza.
Art. 8 Durata e fine
La fondazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento una eventuale rimanenza del patrimonio, che dovesse risultare una volta liquidati tutti gli impegni della fondazione esistenti a quel momento, sarà devoluta ad un Ente pubblico o istituzione che persegua scopi analoghi a quelli di cui all’art. 2 del presente statuto, seguendo le istruzioni della Vigilanza sulle fondazioni e LPP.
Art. 9 Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio di Fondazione in data 20 giugno 2012 (duemiladodici) e sostituisce il precedente del 19 giugno 2008 (duemilaotto).