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Statuto
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Art. 1 Denominazione

Sotto la denominazione di Fondazione Sirio viene costituita una fondazione senza fini di lucro ai sensi degli artt. 80 e seguenti del CCS, con sede in Mendrisio.

Art. 2 Scopo

Scopi della Fondazione sono:

  1. Promuovere ed attuare ogni iniziativa atta ad aiutare e a reintegrare nella società gli utenti dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (in seguito OSC) e promuovere iniziative e servizi atti a favorire l’autonomia e la qualità di vita di persone con handicap psichico e difficoltà relazionali;
  2. Gestire il Bar Centro sociale e altri luoghi protetti come descritti dalle leggi federali e cantonali in materia di integrazione degli invalidi;
  3. Gestire il Centro Al Dragonato di Bellinzona e le sue iniziative, attraverso:
    • Interventi riabilitativi, d’integrazione sociale e professionale;
    • Interventi di sostegno, progettazione e consulenza individuale e familiare.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione consiste in beni già del Comitato Pro Malati di Casvegno e da esso irrevocabilmente assegnati alla Fondazione, nonché da beni provenienti dalla Fondazione Dragonato e dalla interessenza nella Fondazione A. Camani, Losone.
Al patrimonio saranno inoltre devoluti i proventi del Bar del Centro sociale e di ogni altro laboratorio protetto o casa facente capo alla Fondazione e i redditi provenienti dalla Fondazione Camani.
Tale patrimonio potrà in ogni tempo essere incrementato con donazioni, legati, offerte, collette ed ogni altro possibile lascito e lecito introito, ivi compresi versamenti di enti pubblici e privati.

Art. 4 Organizzazione

  • Organo della Fondazione è il Consiglio di Fondazione, composto da 7 membri, e cioè:
    • Il Direttore pro tempore dell’OSC che funge da Presidente;
    • Il rappresentante degli operatori sociali membro del Consiglio psicosociale cantonale eletto secondo l’art. 6 del Regolamento d’applicazione della LASP;
    • Altri cinque membri.
  • I membri del Consiglio di Fondazione sono designati per 4 anni e sono rieleggibili. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio avverranno con il sistema della cooptazione.
  • La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica, riservata l’eventuale rifusione delle spese vive.
  • Il Consiglio di Fondazione nomina nel suo seno un Vice presidente e un segretario.
  • La Fondazione è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva del Presidente (o Vicepresidente) con un altro membro del Consiglio di Fondazione.
  • Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta e delle deliberazioni sarà tenuto regolare verbale. In caso di parità di voti decide il Presidente.
  • Il Consiglio di Fondazione si riunisce su convocazione del Presidente. La maggioranza dei membri può tuttavia chiedere la convocazione, che dovrà avvenire al più tardi entro 15 giorni.

Art. 5 Competenze del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di Fondazione:

  • Provvede al disbrigo di tutti gli affari della Fondazione;
  • Dispone affinché la Fondazione consegua e attui nel migliore dei modi gli scopi per i quali è stata costituita;
  • Amministra in modo oculato il patrimonio della Fondazione e decide sul modo e la misura della sua utilizzazione, nel quadro dello scopo di cui all’art. 2 dello statuto;
  • Impegna la Fondazione verso i terzi;
  • Emana regolamenti interni, quando si rivelasse opportuno, per un miglior funzionamento o disciplinamento di uno o più settori riguardanti la Fondazione;
  • E’ autorizzato a proporre all’autorità competente eventuali modifiche del presente statuto;
  • Presenta una relazione annuale all’autorità di vigilanza con i relativi conti consuntivi.

Art. 6 Ufficio di revisione

L’ufficio di revisione è affidato ad una fiduciaria, persona giuridica o persona fisica, regolarmente inscritta all’albo dei fiduciari.

Art. 7 Controllo

La Fondazione è soggetta al controllo della Vigilanza sulle fondazioni e LPP.
Ogni modifica dello statuto è soggetta alla ratifica dell’autorità di vigilanza.

Art. 8 Durata e fine

La fondazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento una eventuale rimanenza del patrimonio, che dovesse risultare una volta liquidati tutti gli impegni della fondazione esistenti a quel momento, sarà devoluta ad un Ente pubblico o istituzione che persegua scopi analoghi a quelli di cui all’art. 2 del presente statuto, seguendo le istruzioni della Vigilanza sulle fondazioni e LPP.

Art. 9 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.


Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio di Fondazione in data 20 giugno 2012 (duemiladodici) e sostituisce il precedente del 19 giugno 2008 (duemilaotto).

SEDE LEGALE

Via Agostino Maspoli
6850 MENDRISIO
Tel. 091 816 59 91
info@fondazionesirio.ch

SEDE AMMINISTRATIVA

Via Lugano11
6500 BELLINZONA
Tel. 058 822 12 12
info@fondazionesirio.ch

DONAZIONI

Banca Raiffeisen
Mendrisio e Valle di Muggio
IBAN
CH34 8080 8003 0438 8898 0

OFFERTE LIBERE DI LAVORO

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